Art. 8.
(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, di seguito denominata «Commissione interministeriale», con il fine di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare, la Commissione interministeriale provvede:

          a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

          b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

          c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

          d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

 

Pag. 20

      2. La Commissione interministeriale è costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Due componenti sono designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, due dal Ministro delle politiche per la famiglia, due dal Ministro della solidarietà sociale, due dal Ministro delle comunicazioni, due dal Ministro dell'interno e due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un componente è designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro componenti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.
      3. La Commissione interministeriale dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.
      5. Agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al comma 1, lettera a), si provvede a carico del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.